Norme in materia di locazione al contratto di affitto di cava
Pubblicato il 28/06/23 00:00 [Doc.12179]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12213 del 08/05/2023

Contratto di affitto di cava - Norme in materia di locazione - Estensione analogica - Conseguenze - Cessazione del rapporto contrattuale - Obbligo di corresponsione del canone - Termine - Effettiva riconsegna - Sussistenza - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
 
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che - pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.


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