Liquidazione Controllata: anche il Tribunale di Milano sceglie il liquidatore tra gli iscritti all'Albo ex art. 356 CCII
Pubblicato il 29/06/23 07:30 [Doc.12181]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Milano 16 giugno 2023 – pres. Rossetti est. Pipicelli

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all’albo ex art. 356 CCII - Esclusione

Nella liquidazione controllata, sussistono i ‘giustificati motivi’ ex art. 270 comma 2 lettera b) CCII per nominare un liquidatore diverso dal professionista persona fisica designato dall’OCC, scegliendo invece un iscritto all’elenco dei gestori della crisi, residente nel circondario del Tribunale competente, ai sensi degli artt. 356-358 CCII, norma che si applica in generale alle “procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”, tra le quali rientra la liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

 

NOTA

[Il Tribunale di Milano aderisce all’orientamento inaugurato da Tribunale di Torino 11 maggio 2023, in questa Rivista; contra, Tribunale di Vicenza 8 giugno 2023, pres. Limitone est. Cazzola, in questa Rivista, che ammette, invece, la nomina del liquidatore nella medesima persona del Gestore della Crisi, anche non iscritta all’Albo ex art. 356 CCII, sul presupposto che nell’espressione ivi contenuta “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, “il riferimento alla figura del ‘liquidatore’, che va scelto nell’albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata, ma è una specificazione della figura del commissario (cioe?, tra le virgole: ‘commissario giudiziale o liquidatore’), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore”]


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