Stabile organizzazione in ambito #IVA
Pubblicato il 30/06/23 08:55 [Doc.12189]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


di Massimiliano Benvenuti, Avvocato

La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-232/22 - Cabot Plastics Belgio SA" del 29.06.23 (richiamando in particolare "C?333/20 - Berlin Chemie A. Menarini" e "C?605/12 - Welmory") aggiunge un altro tassello utile alla definizione di "stabile organizzazione in ambito IVA" e quindi alla prova necessaria per la sua dimostrazione (se "non dichiarata") da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del Regolamento attuativo.

Interessante notare l'assenza di Conclusioni da parte dell'Avvocato Generale (a riprova che per la Corte il tema sia ormai maturo e non necessiti di particolari indicazioni) e osservare come i Giudici, in linea con le precedenti pronunce della Corte, evitino l'apporto ermeneutico OCSE (ritenuto sin dalla sentenza "C-210/04 - FCE Bank” non pertinente nel comparto dell'IVA).

Affidandosi dunque solo alla giurisprudenza della Corte, qui integrata con alcune interessanti precisazioni (leggasi a titolo di esempio i punti 39, 41 e 46, seppur al netto di qualche refuso, come al punto 31), i Giudici del Lussemburgo confermano l'esistenza di una nozione "ristretta", caratterizzata da elementi (d'indagine) assai concreti e per nulla presuntivi.

Questo il principio enunciato:

L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112,

devono essere interpretati nel senso che:

un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.

 

In allegato la decisione


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