Appello Bologna: inammissibile la ristrutturazione dei debiti c.d. promiscui
Pubblicato il 30/06/23 11:46 [Doc.12191]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corte di Appello di Bologna 16 giugno 2023 – pres. De Cristofaro est. Varotti
Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debiti c.d. promiscui - Inammissibilità
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
Considerato che si è approdati alla definizione di consumatore come colui che “agisce per scopi estranei all’attivita? imprenditoriale svolta”, deve ritenersi che – ove l’obbligazione sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attivita? d’impresa – essa abbia natura commerciale, per cui ove essa sia sorta con tale connotazione, non puo? mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalita? imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell’insorgenza del debito.
Conseguentemente, non è condivisibile il principio per cui la debitoria c.d. promiscua consente alla persona fisica di ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, sul rilievo, appunto, della eterogeneita? del passivo e della presenza in esso di obbligazioni consumeristiche.
L’art. 2, primo comma, lettera e) CCII deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore mediante un loro atto di volonta?, anche se espresso a maggioranza: rifiuto che impedisce l’omologazione ed e? invece assente nel piano del consumatore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Decisione resa in riforma integrale della decisione Tribunale di Reggio Emilia 13 febbraio 2023, in questa Rivista, che aveva ammesso la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII in presenza di una debitoria promiscua, proposta da soggetto non più imprenditore, cancellato dal Registro delle Imprese]
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