No alla ristrutturazione del consumatore in presenza di debitoria c.d. mista o promiscua
Pubblicato il 30/06/23 11:51 [Doc.12192]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Appello di Bologna 20 giugno 2023 –  pres. rel. De Cristofaro

Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debitoria c.d. mista o promiscua – Parte minoritaria di debiti d’impresa -  Inammissibilità

Segnalazione dell’avv. Monica Mandico del foro di Napoli.

Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini.

Il senso della definizione di ‘consumatore’, quale si ricava dall’art. 2 primo comma lett. e) CCII, impone di dare prevalenza all'elemento psicologico del soggetto che agisce, ossia allo scopo; in particolare, si deve ritenere che laddove l'obbligazione sia assunta per uno scopo inerente all'attivita? di impresa, essa non possa che avere natura commerciale, per cui ove essa sia sorta con tale connotazione, non puo? mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’impresa, il commercio o la professione.

Va ribadito, dunque, l’orientamento già espresso da questa Corte (sentenza 16 giugno 2023, est. Varotti) per cui è inammissibile la domanda di ammissione al piano di ristrutturazione del consumatore proposta in presenza di debitoria c.d. mista o promiscua, anche ove via sia una parte minoritaria di debito derivante dalla pregressa attivita? di impresa svolta. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 


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