Ammissione del credito con riserva e opposizione allo stato passivo
Pubblicato il 18/06/16 19:19 [Doc.1220]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Napoli Nord, 13 aprile 2016. Presidente Caria. Relatore Lamonica.

Fallimento - Ammissione del credito con riserva – Ratio della disposizione - Proponibilità dell’opposizione allo stato passivo - Esclusione

L’ammissione del credito con riserva, prevista dall’articolo 96 legge fall., ha natura cautelare e consente al giudice di provvedere in tal senso in relazione a situazioni sottratte al controllo del creditore, il quale, durante il tempo necessario alla realizzazione della condizione, della definizione del giudizio ovvero dell’acquisizione del documento (la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente), vede in tal modo tutelata la propria posizione grazie alla formazione di quote di accantonamento in vista di riparti parziali e del riparto finale.

Il provvedimento di ammissione del credito con riserva differisce dalla definitiva decisione sullo stesso che, ai sensi dell’articolo 113-bis legge fall., viene adottata una volta che si sia verificato l’evento che ha imposto l’apposizione della riserva; l’opposizione allo stato passivo ai sensi dell’articolo 98 legge fall. potrà quindi essere esperita esclusivamente verso il secondo provvedimento e non certo contro il primo.

(Massima a cura di Franco Benassi)


© Riproduzione Riservata