Rigetto senza fissazione dell'udienza della domanda tardiva di ammissione al passivo
Pubblicato il 06/07/23 00:00 [Doc.12202]
di Redazione IL CASO.it
Domanda tardiva di ammissione al passivo - Rigetto senza fissazione dell'udienza - Rimedi
Nell'ipotesi in cui il giudice delegato rigetti la domanda tardiva di ammissione al passivo senza fissare d’udienza, il rimedio a disposizione del creditore è quello della opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 l. fall. e non quello del reclamo ex art. 26 l. fall..
L'eventuale errore nella individuazione del mezzo d'impugnazione deve tuttavia ritenersi sanabile attraverso il meccanismo della translatio iudicii quando:
i) non incide sull'esistenza o sulla individuazione del potere d'impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio;
ii) il ricorso sia stato proposto al giudice competente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e sia rispettoso delle prescrizioni di cui all’art. 99 l. fall..
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