Restituzione di finanziamenti alla società e bancarotta referenziale
Pubblicato il 06/07/23 09:00 [Doc.12210]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società.

- Quanto alla sussistenza del dolo, non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.

- Non rileva il fatto che i finanziamenti erano stati effettuati al fine di saldare creditori che avrebbero protestato i titoli cambiari in loro possesso determinando l'impossibilità di proseguire l'attività di impresa e, quindi, il fallimento della società e la socia si era prestata a finanziare la società solo in virtù della pattuizione di una immediata restituzione del finanziamento una volta cessata la situazione di emergenza.

- Un simile accordo, proprio perché volto a far ottenere alla socia la restituzione della somma prima degli altri creditori, sebbene il credito della socia non fosse munito di alcun titolo di prelazione, è affetto da nullità al sensi dell'art. 1418 cod. civ., trattandosi di un accordo diretto a commettere proprio il delitto oggetto di contestazione, ossia il pagamento di un credito in violazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge sulla base delle cause di prelazione di cui i vari crediti sono eventualmente dotati, con la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto e con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, che nell'ordine suddetto precedono o quanto meno occupano la medesima posizione del creditore soddisfatto.

 


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