Eventi dannosi a bordo di un aereo: la responsabilità oggettiva delle compagnie
Pubblicato il 08/07/23 00:00 [Doc.12214]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-510/21 | Austrian Airlines (Cure di primo soccorso a bordo di un aeromobile) Eventi dannosi a bordo di un aereo: la responsabilità oggettiva delle compagnie aeree prevista dalla convenzione di Montreal si estende a cure di primo soccorso inadeguate prestate a bordo Nel corso di un volo operato dalla Austrian Airlines, una caffettiera contenente caffè caldo è caduta da un carrello di ristorazione e ha ustionato un passeggero. Cure di primo soccorso gli sono state prestate a bordo dell’aereo. Il passeggero ha adito i giudici austriaci per ottenere il risarcimento dei danni e far accertare la responsabilità della Austrian Airlines per tutti i danni futuri risultanti dall’aggravamento delle sue ustioni, dovuto all’inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo. La Austrian Airlines rileva che la domanda dev’essere respinta, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di due anni previsto dalla convenzione di Montreal 1 per azioni di risarcimento danni relative a un evento verificatosi a bordo. Il passeggero, per contro, ritiene la convenzione di Montreal non applicabile, per il motivo che le cure di primo soccorso prestate a bordo non rientrano nella nozione di «evento» ai sensi di tale convenzione. A suo parere sarebbe applicabile il termine di tre anni previsto dal diritto austriaco e l’azione non sarebbe quindi tardiva. Pertanto, al fine di chiarire per quali danni la Austrian Airlines possa essere considerata responsabile, la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia se la somministrazione a un passeggero, a bordo di un aereo, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi della convenzione di Montreal, debba essere considerata rientrante in tale evento. La Corte di giustizia risponde in senso affermativo. Essa osserva che non è sempre possibile attribuire il verificarsi di un danno a un evento isolato qualora tale danno sia la conseguenza di un insieme di eventi interdipendenti. Pertanto, in presenza di un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico «evento», ai sensi della Convenzione di Montreal. Nel caso di specie, tenuto conto della continuità spaziale e temporale che unisce la caduta di tale caffettiera alle cure di primo soccorso fornite al passeggero in tal modo leso, l’esistenza di un nesso di causalità tra tale caduta e l’aggravamento delle lesioni personali provocate da detta caduta, conseguito alla somministrazione di cure di primo soccorso inadeguate, non può essere contestata.

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