Mancata attivazione della mediazione nei confronti di terzo chiamato in causa
Pubblicato il 19/06/16 07:53 [Doc.1222]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 14 giugno 2016.

Mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010 - Mancata attivazione della mediazione nei confronti di un terzo chiamato – Improcedibilità del giudizio – Insussistenza

La mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/2010 deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi chiamati in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; c) l’art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Massima a cura di Mauro Bernardi


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