Patrocinio a spese dello Stato per enti o associazioni
Pubblicato il 19/06/16 18:13 [Doc.1223]
di


Corte Cost., ordinanza 1 giugno 2016 n. 128 (Pres. Grossi, est. Modugno)

SPESE DI GIUSTIZIA – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI - REQUISITI (d.P.R. 115 del 2002)
Affinché un’associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio dell’“attività economica”, ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle «ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa»; la normativa vigente, estendendo espressamente il «trattamento previsto per il cittadino italiano» in materia di patrocinio a spese dello Stato ad altre categorie soggettive – quali lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio ed, appunto, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica – subordina l’ammissione al beneficio innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, sanciti precisamente per la categoria soggettiva di riferimento del cittadino italiano, cui si aggiungono quelli, specifici, riferibili ai soli enti o associazioni (o allo straniero); detti presupposti di carattere generale sono rappresentati dal generale limite di reddito – indistintamente riferibile a tutti i soggetti che, in qualunque tipo di processo, intendano essere ammessi al beneficio – nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (artt. 76 e 122 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Massima a cura di Giusppe Buffone


© Riproduzione Riservata