Licenziamenti collettivi: l'obbligo del datore di lavoro di comunicare informazioni alle autorità
Pubblicato il 15/07/23 00:00 [Doc.12241]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-134/22 | G GmbH

Licenziamenti collettivi: l’obbligo del datore di lavoro di comunicare informazioni alle autorità in una fase precoce di un tale progetto non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori

Tale comunicazione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori e consente all’autorità pubblica competente soltanto di farsi un’idea generale delle ragioni e delle implicazioni del progetto di licenziamento Il 28 gennaio 2020 un dipendente, che dal 1981 lavorava presso l’impresa tedesca G GmbH, è stato informato che il suo contratto di lavoro con quest’ultima sarebbe stato risolto. Infatti, il 1º ottobre 2019 era stata avviata una procedura d’insolvenza nei confronti della G GmbH e il 17 gennaio 2020 era stato deciso che la G GmbH avrebbe cessato completamente le sue attività entro il 30 aprile 2020 e che si sarebbe proceduto a licenziamenti collettivi. Sempre il 17 gennaio 2020 è stata avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale, che agiva in qualità di rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di tale consultazione, sono state comunicate al comitato aziendale le informazioni previste dalla direttiva in materia di licenziamenti collettivi 1 . Tuttavia, nessuna copia di tale comunicazione scritta è stata trasmessa all’autorità pubblica competente, vale a dire, nella fattispecie, l’Agenzia per il lavoro di Osnabrück (Germania). Il 22 gennaio 2020 il comitato aziendale ha dichiarato di non ravvisare alcuna possibilità di evitare i licenziamenti prospettati. Il 23 gennaio 2020 il progetto di licenziamento collettivo è stato notificato all’Agenzia per il lavoro di Osnabrück. Successivamente, quest’ultima ha fissato incontri di consulenza per la maggior parte dei lavoratori interessati dal progetto di licenziamento. Nell’ambito di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi, il dipendente di cui trattasi ha sostenuto che non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente nessuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale il 17 gennaio 2020, e ha asserito che tale trasmissione costituiva un presupposto di validità del licenziamento. La Corte federale del lavoro, che esamina la controversia in cassazione («Revision»), ritiene che tale omissione costituisca, in effetti, una violazione della legge tedesca che traspone la direttiva dell’Unione nel diritto nazionale. Tuttavia, né la direttiva né il diritto nazionale prevederebbero una sanzione espressa per una simile violazione. In tali circostanze, la Corte federale del lavoro esprime dubbi in merito al fatto che tale violazione debba determinare la nullità del licenziamento. Ai fini dell’analisi che detto giudice deve effettuare, sarebbe fondamentale stabilire se la norma di cui trattasi abbia la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori. La Corte federale del lavoro ha, pertanto, deciso d’interpellare la Corte di giustizia a questo proposito.


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