Gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto che dispone, in violazione del diritto dell'Unione, la sospensione di un giudice dalle funzioni
Pubblicato il 17/07/23 00:00 [Doc.12245]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nelle cause riunite C-615/20 | YP e a. e C-671/20 | M.M. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni)

Il 18 novembre 2020, la Sezione disciplinare della Corte suprema polacca ha adottato una risoluzione che ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale a carico del giudice I.T. del Tribunale regionale di Varsavia, sospendendolo dalle sue funzioni e riducendo la sua retribuzione per la durata della sospensione. A seguito di tale risoluzione, le cause inizialmente trattate dal giudice I.T. sono state riassegnate ad altri collegi giudicanti, ad eccezione della causa penale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa C-615/20. Nella causa C-615/20, il collegio giudicante del Tribunale regionale di Varsavia di cui il giudice I.T. fa parte in qualità di giudice unico ha sollevato dubbi quanto all’indipedenza e all’imparzialità della Sezione disciplinare 1 , e ha chiesto se il diritto dell’Unione osti a che un siffatto organo possa revocare l’immunità penale dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari e sospenderli dalle loro funzioni. Inoltre, esso ha interrogato la Corte di giustizia sulla questione se il diritto dell’Unione, segnatamente i principi del primato e di leale cooperazione, ostino a che la risoluzione di cui trattasi sia considerata vincolante e se il giudice I.T. sia, di conseguenza, legittimato a proseguire l’esame del procedimento penale di cui è investito nel caso di specie.


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