Il sindacato del tribunale nell'accordo di ristrutturazione
Pubblicato il 20/07/23 00:00 [Doc.12255]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. Sergio Bianchi
Accordo di ristrutturazione - Valutazione del tribunale
Con riguardo alla problematica del tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere nell'ambito di un accordo di ristrutturazione (in particolare sull'attuabilità dell'accordo e sulla idoneità al pagamento dei creditori estranei) in assenza di opposizioni, si ritiene si debba aderire alla tesi del controllo non meramente formale, ma sostanziale, attuato quindi quantomeno mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto.
La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione. In questa prospettiva al tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma.
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