I Tribunali di Salerno e di Palermo ribadiscono che nella Liquidazione Controllata il liquidatore deve essere iscritto all'albo ex art. 356 CCII
Pubblicato il 18/07/23 07:31 [Doc.12259]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Salerno 10 luglio 2023 –  est. Serretiello

Tribunale di Palermo 14 luglio 2023 - est. Giampietro

 

Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all’albo ex art. 356 CCII – Esclusione

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII1, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, per cui laddove il professionista, in principio designato dall’OCC, non risulti iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’Autorita? Giudiziaria alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al CCII, sussistono giustificati motivi ex art. 270 comma 2 lett. b) CCII per nominare un liquidatore diverso, il quale verra? scelto tra gli iscritti nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, residente nel circondario del Tribunale competente.


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