Liquidazione Controllata: opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori
Pubblicato il 20/07/23 17:41 [Doc.12262]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Terni 17 luglio 2023 – est. Nastri 

Liquidazione Controllata: opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori

Sovraindebitamento - Liquidazione Controllata - Termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo - Sospensione feriale ex art. 1 l. 1969/742 - Sussistenza

Il termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 270, co. 2, lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell’art. 270, co. 2, lett. d), CCII all’art. 201 CCII, il quale, all’ultimo comma, prevede l’applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all’art. 9, co. 1, CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) 


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