Tribunale di Rimini: l'imprenditore individuale è soggetto alla liquidazione giudiziale anche in ragione di pregressi debiti consumeristici
Pubblicato il 24/07/23 07:30 [Doc.12269]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 4 maggio 2023 – est. Rossi 

Sovraindebitamento – Imprenditore individuale – Presenza di debiti consumeristici pregressi oltre i limiti dimensionali -  Distinzione obbligazioni civili e commerciali – Irrilevanza – Assoggettabilità dell’impresa individuale a liquidazione giudiziale - Sussistenza

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

È assoggettabile a liquidazione giudiziale, e dunque non può accedere alle procedure di sovraindebitamento, l’imprenditore individuale che abbia maturato debiti oltre la soglia dell’art. 2 CCII, non essendo invocabile la natura civile e non commerciale dei debiti maturati, né che essi siano maturati anteriormente al periodo di operatività della ditta individuale.

Invero, la ditta individuale non e? un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica, alla luce della confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l’esercizio dell’impresa e di quelli personali dell’imprenditore; conseguentemente, l’imprenditore diviene soggetto alla liquidazione giudiziale anche in ragione di debiti personali, atteso che tutti i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all’unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi; tale conclusione non muta neppure in relazione a debiti pregressi la costituzione della ditta individuale nella quale, una volta aperta, confluiscono (o meglio, si confondono) tutte le pregresse esposizioni debitorie del titolare.  (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) 


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