Nella liquidazione giudiziale il credito fondiario non gode dei benefici di cui all'art. 41 TUB
Pubblicato il 29/07/23 10:50 [Doc.12285]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Francesco Tardella di Ancona.

Trib. Ancona, 22 giugno 2023, Est. Filippello

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - fallimento - credito fondiario - privilegio processuale

La disciplina di cui all’art. 41 TUB relativa al privilegio processuale fondiario non trova applicazione nella liquidazione giudiziale.

Il credito fondiario può essere soddisfatto nell’ambito della liquidazione giudiziale con tempistiche non superiori a quelle che caratterizzano le procedure esecutive individuali, per cui non vi è motivo, una volta aperta la liquidazione giudiziale, che la banca incassi le rendite degli immobili ipotecati a suo favore ex art. 41, comma 3, TUB, ovvero continui a beneficiare ai sensi dell’art. 41, comma 4, TUB del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario/assegnatario dei beni in via anticipata rispetto al progetto di distribuzione delle somme realizzate.

L’art. 369 CCII è intervenuto ad armonizzare il TUB alla luce della riforma sulla crisi d’impresa, lasciando il termine “fallimento” nel solo art. 41 TUB, il che è inequivocabile espressione della volontà legislativa di escludere l’operatività del privilegio processuale previsto da tale norma a procedure diverse dal fallimento.

 

Il testo della decisione è in corso di pubblicazione su www.ilcaso.it

 


© Riproduzione Riservata