Sovraindebitamento - la Cancelleria deve comunicare alla Agenzia delle entrate il deposito di ricorsi per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento
Pubblicato il 01/08/23 00:00 [Doc.12301]
di Redazione IL CASO.it


I Giudici Delegati,

- vista la nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova trasmessa il 31-5-2023;

- osservato che dagli artt. 65 co. 2 e 270 co. 5 CCI viene richiamata la disciplina sulla istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri prevista dall'art. 42 CCI;

- rilevato inoltre che gli artt. 68 co. 4, 76 co. 4 e 269 co. 3 CCI prescrivono che gestore della crisi comunichi l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche degli enti locali, laddove l'effettivo deposito del ricorso può avvenire anche a distanza di mesi;

- ritenuto pertanto che l'Agenzia delle Entrate debba essere informata della pendenza dei ricorsi di sovraindebitamento onde poter verificare tempestivamente la posizione debitoria del soggetto interessato, ciò che evita nel prosieguo dell'iter procedimentale la necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti ovvero anche possibili opposizioni;

p.t.m.

- dispongono che la Cancelleria delle procedure concorsuali comunichi alla Agenzia delle Entrate il deposito dei ricorsi per l'accesso a una procedura di sovraindebitamento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche agli Ordini e ai professionisti interessati nonché agli OCC costituiti presso il circondario del Tribunale di Mantova.

Mantova, 13 giugno 2023.


 

 


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