La Cassazione risponde alle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Firenze in tema di sovraindebitamento
Pubblicato il 02/08/23 07:40 [Doc.12305]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione, prima Presidente, 26 luglio 2023 n. 22699. Primo Pres. Cassano.

Sovraindebitamento – Nozione di consumatore – Debitoria mista – Natura delle obbligazioni da ristrutturare – Accertamento con riferimento al momento in cui sono state assunte - Necessità

Difettano di novità le due questioni di carattere sostanziale sollevate dalla Corte di Appello di Firenze con l’ordinanza di rinvio ex art. 363 bis c.p.c. resa in data 20 giugno 2023.

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Con la prima questione sostanziale è stato richiesto se la qualificazione giuridica di consumatore possa comprendere anche il soggetto che sia stato imprenditore e che formuli una proposta relativa a debiti misti, in larga parte provenienti dalla cessata attività imprenditoriale. 

La Cassazione osserva che la lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento, cosi? che sul tema appare ancora attuale la decisione Cass. n. 1869 del 2016.

Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato e ciò induce a dubitare della novità della questione sollevata. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

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Concordato Minore liquidatorio - Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII - Interpretazione -  Imprenditore individuale cancellato da R.I. – Applicabilità 

Con la seconda questione sostanziale è stato richiesto se la qualificazione giuridica soggettiva di imprenditore posta a base dell’istituto del concordato minore, possa appartenere a un ex imprenditore, una volta cessata, con cancellazione dal Registro delle imprese, l’attività commerciale. 

In effetti la Cassazione aveva già affrontato la questione con la sentenza n. 4329/20, depositata il 20 febbraio 2020, conformandosi a ulteriore precedente giurisprudenziale di legittimità (v., Cass. 21286/15), evidenziando come il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. 

Quest’ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicche? l’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l’utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare. 

Da segnalare, poi, che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali.

La norma del Codice della crisi, quindi, non sembra da questo punto di vista ritenersi innovativa, ma si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore. 

Del resto, negare l’accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l’esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall’apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria.

Si reputa, pertanto, che anche questa questione sia in effetti carente di novità assoluta, trattandosi di applicare in fatto un principio di diritto già affermato dalla S.C. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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