Vendita di diamanti tramite banca e responsabilità nei confronti del cliente
Pubblicato il 08/08/23 16:00 [Doc.12315]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'Avv. Rita Persico
Vendita di diamanti - Banca - Mediazione atipica - Effetti
Per quanto attiene al titolo della responsabilità contrattuale, deve evidenziarsi come la vendita dei diamanti per il tramite del canale bancario non possa dare luogo all’applicazione della disciplina del TUF in tema di investimento finanziario.
Tra la banca e la società venditrice dei diamanti intercorre un negozio da qualificarsi come mediazione atipica e, dunque, come mandato; le obbligazioni negoziali poi assunte dall’istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare diamanti dalla venditrice, di mettere a disposizione il materiale pubblicitario, di contattare la venditrice dopo aver segnalato il potenziale cliente. Così delineato il rapporto negoziale la banca, nella vendita dei diamanti, è responsabile ex art. 1759 c.c. nei confronti della propria clientela.
Per quanto attiene alla quantificazione dell’importo capitale dei danni patiti dagli attori deve aversi riguardo alla differenza tra la somma corrisposta per l’investimento e il valore di realizzo dei diamanti alla data del deposito della sentenza. Tale valore viene calcolato sulla base del listino Rapaport al quale si applica una riduzione del 50%. Questo criterio si applica in considerazione della natura privata degli investitori e dell’estraneità dei medesimi da tale mercato-. È dirimente, infatti, osservare come il valore delle gemme deve essere stimato avendo riguardo all’effettiva possibilità di vendita di tali soggetti, pena considerare un parametro non pertinente.
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