Fideiussione, competenza territoriale e perimetro delle garanzie plurime
Pubblicato il 21/06/16 12:02 [Doc.1232]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Milano, 17 maggio 2016, n. 6193, sentenza - Est. Silvia Brat

Competenza per territorio – Foro convenzionale – Assenza di esclusività - Effetti.

La designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, con la conseguenza che una clausola con la quale sia «stabilita» la competenza di un certo foro «per qualsiasi controversia» è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro, che si aggiunge a quelli cui la competenza territoriale appartiene per legge (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Fideiussione – Clausole a semplice richiesta – Effetti – Contratto autonomo di garanzia.

Nel caso in cui il fideiussore si impegni a provvedere al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale «a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore», così rinunciando alla facoltà di opporre eventuali eccezioni spettanti al debitore medesimo, l’esplicita deroga al regime normativo tipico della fideiussione riconduce la polizza che la contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia, che ammette la sola «exceptio doli» (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Fideiussione – Pluralità di fideiussori – Effetti – Solidarietà.

L’esistenza di separate garanzie non limita quella prestata da ciascun garante, né determina alcun diritto alla preventiva escussione di una garanzia rispetto all’altra, rimanendo ogni fideiussore responsabile in solido per l’intero dell’importo garantito (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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