Concordato preventivo del correntista, patto di compensazione e diritto della banca a trattenere l'importo riscosso dopo l'anticipazione.
Pubblicato il 08/08/23 16:53 [Doc.12320]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Prof. Alessandro Giorgetta del Foro di Roma

Rapporti bancari – ricevute bancarie - anticipazioni autoliquidanti - concordato preventivo - patto di compensazione – compensazione impropria

Nel caso di anticipazioni autoliquidanti regolate su conto corrente prevedente il patto di compensazione ed effettuate dalla banca prima dell’ammissione del correntista al concordato preventivo, la riscossione degli importi delle ricevute bancarie già anticipate, versati dai terzi debitori della società in concordato preventivo alla banca dopo l’apertura della procedura, può essere legittimamente effettuata dall’l’istituto di credito portandoli in compensazione con la posizione debitoria del correntista verso detto istituto.

 

Preesistenza del patto di compensazione – compensazione propria – non applicabilità

La preesistenza del patto di compensazione consente alla banca mandataria all’incasso di effettuare la compensazione impropria tra crediti e debiti che hanno origine dallo stesso rapporto bancario, che sostanzialmente si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, senza che operino le disposizioni che regolano la compensazione propria e gli artt. 169 e 56 l.f., che alla compensazione propria fanno riferimento.

 

Compensazione impropria - Violazione dei principii della par condicio creditorum e della cristallizzazione della massa passivo – non sussiste

In caso di compensazione impropria effettuata sulla base di un patto di compensazione contenuto all’interno del contratto di conto corrente non vi è violazione della par condicio creditorum, né del principio di cristallizzazione del debito al momento di apertura della procedura concorsuale, poiché tale compensazione è correlata alla precedente anticipazione degli importi corrispondenti a favore della società correntista, effettuata sulla base di un rapporto giuridico unitariamente regolato con la previsione di compensazione, rispetto al quale la banca ha effettuato la propria prestazione anticipando gli importi delle ricevute bancarie o fatture prima della loro scadenza.

 


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