L'ammissione all'amministrazione straordinaria non è ostativa alla partecipazione alle gare
Pubblicato il 02/09/23 07:00 [Doc.12347]
di Redazione IL CASO.it



La quinta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 7905 depositata in data 22 agosto 2023 ha affrontato la seguente questione: se l’ammissione all’amministrazione straordinaria interferisca con il giudizio di affidabilità del concorrente in una gara, giudizio che spetta unicamente alla stazione appaltante. L’amministrazione straordinaria è una misura che può assumere finalità anche pubblicistiche, ma inidonea, per mancanza di base legale, a sterilizzare la disciplina sulle ipotesi di esclusione dalla procedura di gara.
La tesi volta ad enfatizzare l’ammissione all’amministrazione straordinaria, quasi assolutizzandone la dimensione funzionale, non appare coerente con il sistema dei contratti pubblici, richiedente, in occasione della valutazione dei requisiti generali di partecipazione, di tenere conto anche degli inadempimenti precedenti all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Infatti l’ammissione all’amministrazione straordinaria è finalizzata alla conservazione del “patrimonio produttivo”, ma non può porsi in contrasto con il principio di par condicio con gli altri operatori e con le plurime finalità proprie del procedimento di evidenza pubblica, che riflettono interessi pubblici parimenti importanti, tra cui in particolare quello al corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali. E naturalmente la valutazione dell’interesse pubblico non può essere quella prognostica effettuata in sede di ammissione all’amministrazione straordinaria (mirante alla prosecuzione dell’attività di impresa secondo le regole del mercato, con l’obiettivo del risanamento), ma solo quella compiuta dalla stazione appaltante.

 


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