Tribunale di Forlì: inammissibile il pagamento integrale del compenso dell'OCC senza previa liquidazione del giudice
Pubblicato il 04/09/23 09:02 [Doc.12352]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 13 luglio 2023 – est. Branca

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini di Rimini

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI - Compenso dell’OCC - Accordo con il debitore – Previsione del pagamento integrale nel corso della procedura - Inammissibilità

È inammissibile un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII che preveda che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del giudice, nel corso della procedura, cosi? sottraendosi al controllo e alla valutazione del giudice stesso. A differenza di quanto avveniva con il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell’OCC prevedendo espressamente, all’art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l’omologa, previa verifica dell’integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata).


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