La Commissione non era tenuta a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi a causa della mancanza di reciprocità in materia
Pubblicato il 06/09/23 08:31 [Doc.12358]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-137/21 | Parlamento / Commissione (Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi)

La Commissione dispone infatti di un margine di discrezionalità politica per decidere sull'opportunità di una siffatta sospensione qualora un paese terzo imponga ai cittadini di uno o più Stati membri un obbligo di visto Il diritto dell'Unione mira a garantire la piena reciprocità in materia di visti. Pertanto, in linea di principio, solo gli Stati terzi che concedono un'esenzione dall'obbligo del visto a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione possono beneficiare di una siffatta esenzione per i loro cittadini. Tuttavia, qualora uno Stato terzo che beneficia di una siffatta esenzione decida in un determinato momento di imporre ai cittadini di uno o più Stati membri un obbligo di visto, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per decidere se sia giustificata una sospensione di tale esenzione. La Commissione non è quindi automaticamente obbligata a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato. La Corte respinge pertanto un ricorso per carenza proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione. Il Parlamento intendeva far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l’obbligo di visto.

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