Detenzione di materiale pedopornografico nella cartella delle immagini condivise all'interno di una chat di gruppo su Telegram
Pubblicato il 07/09/23 00:00 [Doc.12362]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Detenzione di materiale pedopornografico nella cartella delle immagini condivise all'interno di una chat di gruppo su Telegram: «non vi è alcuna differenza tra un’operazione di download dei files e l’accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat».

In entrambi i casi l’agente ha piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato, indipendentemente dal fatto che sia stato lui stesso o altri ad aver effettuato l’operazione di salvataggio.

Affermato il seguente principio: «integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600-quater comma 1 c.p. la disponibilità di “file” di contenuto pedopornografico archiviati sul “cloud storage” di una “chat” di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso».

In allegato la sentenza Cass. Pen. Sez. III, n. 36572/2023

 


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