Costi operativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale: agli operatori del mercato può essere imposto un obbligo di contribuzione, escludendo qualsiasi finanziamento da parte dello Stato
Pubblicato il 12/09/23 00:00 [Doc.12367]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-226/22 | Nexive Commerce e a.

Tale onere finanziario può essere imposto in modo uniforme a tutti gli operatori del settore, compresi i fornitori di servizi di corriere espresso, senza distinzione a seconda dei diversi tipi di servizi postali forniti La Nexive Commerce Srl e altri operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso hanno proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) domande di annullamento di talune delibere dell'Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo: l'«AGCOM») che li hanno inclusi tra i soggetti tenuti a contribuire ai costi operativi dell'AGCOM quale autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale. Tali delibere stabiliscono altresì le modalità di calcolo della contribuzione nonché l'importo per gli anni 2017, 2018 e 2019. Conformemente al diritto italiano applicabile, sono tenuti a tale contribuzione i fornitori del servizio postale universale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale. Infatti, la direttiva in materia di sviluppo dei servizi postali 1 consente agli Stati membri di subordinare la concessione di autorizzazioni agli operatori del settore postale all'obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») del settore. Poiché tali ricorsi sono stati respinti in primo grado, la Nexive Commerce e a. hanno interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato italiano. Tale giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni relative alla portata del contributo al finanziamento dei «costi operativi» delle ANR del settore postale. Con la sentenza in data odierna, la Corte risponde anzitutto dichiarando che uno Stato membro può optare per un meccanismo di finanziamento dell'ANR responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato. Secondo la Corte, la direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra un sistema di finanziamento basato esclusivamente sui diritti imposti agli operatori postali, un sistema di finanziamento a carico dei bilanci nazionali o, infine, un sistema misto di cofinanziamento, a condizione che sia garantito che tali ANR dispongano delle risorse indispensabili al loro buon funzionamento. La Corte stabilisce poi che i costi operativi delle ANR del settore postale che possono essere finanziati da un siffatto meccanismo comprendono sia i costi delle loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale sia i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di tali autorità, sono funzionali all'esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.

Segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata