Antidoping e protezione dei dati: l'avvocato generale Capeta considera legittima la pubblicazione su Internet dei dati personali di un atleta professionista dopato
Pubblicato il 15/09/23 08:34 [Doc.12383]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-115/22 | NADA e a.

L'ingerenza nel diritto alla protezione dei dati che ne deriva può essere giustificata dall'obiettivo preventivo di tale pubblicazione. Una mezzofondista professionista austriaca è stata riconosciuta colpevole per aver agito in violazione delle disposizioni antidoping austriache. La commissione giuridica austriaca in materia di antidoping (Österreichische AntiDoping-Rechtskommission, ÖADR) ha dichiarato invalidi tutti i risultati che l'atleta aveva ottenuto nel periodo in questione, ha revocato i diritti di partecipazione e/o i premi in denaro e le ha vietato di partecipare a competizioni sportive di qualsiasi natura per un periodo di quattro anni. Tale decisione è stata confermata dall’ÖADR e dalla commissione arbitrale indipendente, Austria (Unabhängige Schiedskommission, USK). L’Agenzia antidoping indipendente austriaca (Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, NADA) ha inoltre pubblicato il nome dell'atleta, le violazioni delle disposizioni antidoping da essa commesse e il periodo di sospensione in una tabella degli atleti sospesi sul suo sito Internet accessibile al pubblico. L'atleta ha presentato una domanda di riesame di tale decisione dinanzi all'USK. Tale organo chiede indicazioni in particolare sulla questione se la pubblicazione su Internet dei dati personali di un atleta professionista dopato sia compatibile con il RGPD. Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Tamara ?apeta affronta, in primo luogo, la questione della ricevibilità di tale rinvio pregiudiziale. L'avvocato generale ritiene che l'USK costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Infatti, l'avvocato generale considera che, nelle circostanze del caso di specie, tale organo costituisca persino una «giurisdizione» avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE. L'USK era quindi addirittura obbligata a proporre un rinvio pregiudiziale.

Segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata