Discriminazione fondata sul sesso in Spagna: i padri di due o più figli obbligati ad agire in giudizio per beneficiare di un'integrazione della loro pensione di invalidità
Pubblicato il 15/09/23 08:37 [Doc.12384]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-113/22 | TGSS (Rifiuto dell’integrazione per maternità)

Una prassi amministrativa consistente nel rifiutare in ogni caso di concedere tale integrazione anche ai padri e nel non tenere conto quindi delle conseguenze da trarre dalla sentenza pronunciata nel 2019, nella quale la Corte di giustizia dichiara che la concessione unicamente alle madri è discriminatoria, assoggetta tali padri a una doppia discriminazione Con sentenza del 12 dicembre 2019 1 , la Corte di giustizia dell’Unione europea ha considerato che l’integrazione della pensione concessa dalla Spagna unicamente alle madri beneficiarie di una pensione di invalidità, qualora avessero due o più figli (biologici o adottati), ad esclusione dei padri che si trovassero in una situazione analoga, poteva costituire una discriminazione diretta fondata sul sesso, contraria alla direttiva sulla parità di trattamento 2 . Basandosi su tale sentenza, un padre di due figli ha chiesto alla previdenza sociale spagnola, nel novembre 2020, di riconoscere il suo diritto all’integrazione della prestazione per invalidità permanente assoluta che egli percepiva da novembre 2018. Poiché la sua domanda è stata respinta, egli ha agito in giudizio. Con una prima sentenza, è stato riconosciuto il suo diritto all’integrazione della pensione di cui trattasi, mentre la domanda di risarcimento che il padre aveva presentato in parallelo è stata respinta. Tanto il padre, quanto le autorità spagnole hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte superiore di giustizia della Galizia (Spagna). Tale giudice si chiede se una prassi consistente nel rifiutare in ogni caso di concedere agli uomini l’integrazione della pensione di cui trattasi, finché non intervenga l’adeguamento della normativa spagnola discriminatoria alla sentenza della Corte del 12 dicembre 2019, costringendo questi ultimi ad agire in giudizio per richiederla, debba essere considerata come una discriminazione distinta dalla discriminazione posta in evidenza in detta sentenza. Esso si chiede altresì se, qualora fosse accertata una violazione del diritto dell’Unione, sia possibile riconoscere al padre un indennizzo supplementare e in quale misura. Con la sentenza in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che, qualora una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, i giudici nazionali e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza attendere che quest’ultima sia eliminata dal legislatore. Pertanto, essi devono applicare agli appartenenti del gruppo sfavorito, nel caso di specie i padri, lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria, nel caso di specie le madri.

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