Risoluzione di pacchetti turistici in caso di circostanze straordinarie: un giudice nazionale può, a talune condizioni, informare d'ufficio il viaggiatore del suo diritto di risoluzione senza spese
Pubblicato il 16/09/23 00:00 [Doc.12385]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-83/22 | Tuk Tuk Travel

Nell'ottobre 2019 un viaggiatore ha acquistato presso l'organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico per due persone a destinazione Vietnam e Cambogia: la partenza da Madrid (Spagna) doveva effettuarsi l’8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto il successivo 24 marzo. Il viaggiatore ha pagato quasi la metà del prezzo totale del pacchetto. Il contratto forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione prima della data di partenza, dietro pagamento di spese. Per contro, nulla indicava riguardo alla possibilità di risoluzione senza spese a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici1 . Il 12 febbraio 2020, tenuto conto della propagazione del coronavirus in Asia, il viaggiatore ha informato la Tuk Tuk Travel della sua decisione di risolvere il contratto e le ha chiesto il rimborso di tutte le somme che poteva pretendere. Poiché l'organizzatore di viaggi gli aveva comunicato che, previa deduzione delle spese di annullamento, gli sarebbe stata rimborsata solo una piccola parte dell'importo versato, il viaggiatore ha adito la giustizia. Egli afferma di aver risolto il contratto quasi un mese prima della data di partenza prevista e invoca un caso di forza maggiore: la propagazione del coronavirus in Asia. Il viaggiatore, che non è rappresentato da un avvocato, chiede solo un rimborso parziale dell'importo versato, poiché ritiene che un quarto di tale importo corrisponda alle spese di gestione sostenute dalla Tuk Tuk Travel. Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici. Esso si interroga, in particolare, sulla possibilità di concedere d'ufficio al viaggiatore, ai sensi della direttiva, il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, qualora quest'ultimo abbia risolto il contratto a motivo di circostanze straordinarie. Il giudice spagnolo osserva che tale possibilità sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto processuale spagnolo. Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea, anzitutto, che la direttiva impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione.

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