Il principio del ne bis in idem si applica alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale
Pubblicato il 16/09/23 00:00 [Doc.12386]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-27/22 | Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft

Tale principio esclude che possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti, qualora esista una decisione definitiva, anche se tale decisione è successiva Il 4 agosto 2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato alla Volkswagen Group Italia SpA (VWGI) e alla Volkswagen Aktiengesellschaft (VWAG) una sanzione pecuniaria di EUR 5 milioni per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Tali pratiche riguardavano, da un lato, la commercializzazione di veicoli diesel in Italia, a partire dal 2009, contenenti un software che consentiva di alterare la misurazione dei livelli di emissioni di ossidi di azoto (NOx) in occasione dei test per il controllo delle emissioni inquinanti e, dall'altro, la diffusione di messaggi pubblicitari che evidenziavano la conformità di tali veicoli ai criteri previsti dalla normativa ambientale. La VWGI e la VWAG hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia). Nel frattempo, la Procura di Braunschweig (Germania) ha irrogato alla VWAG una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 1 miliardo con la motivazione che la VWAG aveva violato le disposizioni della legge in materia di illeciti amministrativi che sanzionano le violazioni colpose dell’obbligo di vigilanza sull’attività delle imprese, in relazione allo sviluppo di tale software e all’installazione di detto software in 10,7 milioni di veicoli diesel venduti nel mondo intero (di cui 700 000 sono stati venduti in Italia). La decisione tedesca è divenuta definitiva il 13 giugno 2018, in quanto la VWAG ha versato la sanzione pecuniaria e ha formalmente rinunciato a proporre ricorso. La VWGI e la VWAG hanno dedotto l'illegittimità sopravvenuta della decisione italiana per violazione del principio del ne bis in idem. Tale principio vieta il cumulo sia di procedimenti sia di sanzioni aventi natura penale per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Esso è sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Consiglio di Stato italiano, adito in appello a seguito del rigetto del ricorso in primo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia se tale principio si applichi nel caso di specie. Con la sentenza in data odierna, la Corte risponde in senso affermativo alla questione se le sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali siano qualificabili come sanzioni amministrative di natura penale. La Corte sottolinea che, ai fini della valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni di cui trattasi, sono rilevanti tre criteri: ? per quanto riguarda il primo criterio, relativo alla qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto interno, la Corte osserva che l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali non si applica esclusivamente ai procedimenti e alle sanzioni qualificati come «penali» dal diritto nazionale, ma si estende anche – a prescindere da una siffatta qualificazione nel diritto interno – a procedimenti e sanzioni che debbano considerarsi come aventi natura penale;


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