L'apertura dei plichi di offerta puo' avvenire in seduta riservata se la commissione procede contestualmente alla loro valutazione
Pubblicato il 19/09/23 07:16 [Doc.12399]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Cons. Stato, sez. V, 14.9.2023 n. 8332
Il principio di pubblicità delle sedute di gara non ha valore assoluto, dovendo lo stesso essere contemperato in base all'esigenza di garantire un'adeguata riservatezza alle attività implicanti valutazioni di natura tecnico discrezionale da parte della Commissione al fine di evitare influenze esterne sui giudizi resi.
In base a tale esigenza appare corretto l'operatore della Commissione che proceda, in seno alla seduta riservata, all'apertura dei plichi di offerta tecnica e dei plichi di offerta economica, fermo restando che questa deve verbalizzare le proprie attività a garanzia della trasparenza delle operazioni svolte.
La deduzione di un astratto ed eventuale pericolo di alterazione o manipolazione dei plichi non consente di ritenere illegittima l'apertura in sede riservata in assenza di elementi idonei concreti a fornire anche a solo a livello indiziario, una prova di tale possibile violazione.


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