Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all'art. 1115, comma 2, c.c. in tema di scioglimento della comunione
Pubblicato il 19/09/23 00:00 [Doc.12400]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 15332 del 31/05/2023

Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all’art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.
 
In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.


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