Il Tribunale di Milano nega la procedura del consumatore ex art. 67 CCII in presenza di debitoria c.d. promiscua
Pubblicato il 26/09/23 07:30 [Doc.12418]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Milano 25 settembre 2023 –  est. Macchi

Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debitoria c.d. mista o promiscua -  Inammissibilità

Segnalazione dell’avv. Gianfranco Benvenuto del foro di Milano

Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Il presupposto di ammissibilita? della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCI, è rappresentato dall'estraneita? dei debiti rispetto ad attivita? imprenditoriale o professionale (cfr. Trib. Bologna 30.12.2022; Trib. Genova 16.11.2022); è, dunque, inammissibile la procedura del consumatore in presenza di debitoria c.d. promiscua.


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