La proroga dei termini per la presentazione delle offerte puo' essere disposta anche per cause non espressamente previste dal codice dei contratti pubblici
Pubblicato il 30/09/23 08:34 [Doc.12422]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Basilicata, sez. I, 25.9.2023 n. 552

Gli articoli 79 del Codice appalti del 2016 e 66 della direttiva 2014/25/UE indicano unicamente le ipotesi in cui l’Amministrazione è obbligata a disporre la proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Tali norme, quindi, non impediscono alla Stazione Appaltante di disporre il differimento anche in presenza di ipotesi diverse nell’esercizio del suo potere discrezionale, purché delle ragioni della proroga sia data adeguata e congrua motivazione e questa intervenga prima della scadenza del termine di prestazione delle offerte.

E’ legittima quindi la scelta di disporre una proroga in presenza di operatori economici che evidenzino difficoltà di partecipazione alla procedura in presenza di una sua oggettiva complessità.

 


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