Le misure protettive e cautelari del patrimonio del debitore sono applicabili anche al concordato semplificato
Pubblicato il 28/09/23 09:03 [Doc.12438]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell’Avv. Tullio Chierego di Padova.

Tribunale di Vicenza, 18 agosto 2023

Concordato semplificato – Misure protettive

Sebbene il concordato semplificato non sia espressamente menzionato dall’art. 54 comma 1 CCII fra le procedure nell’ambito delle quali tali misure possono essere ammesse, la maggioritaria giurisprudenza di merito ha condivisibilmente osservato che, poiché tale procedura rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi ex art. 2 lett. m-bis) CCII, con conseguente applicabilità del procedimento unitario disciplinato dall’art. 40 CCII, il richiamo contenuto dall’art 54 comma 2 CCII alla “domanda di cui all’art. 40” è riferibile anche a quella di concordato semplificato.


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