Aiuti di Stato a favore della SAS durante la pandemia di Covid-19
Pubblicato il 02/10/23 00:00 [Doc.12445]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


la Corte respinge definitivamente i ricorsi della Ryanair relativi alle garanzie sui prestiti istituite dalla Svezia e dalla Danimarca nell'aprile 2020

Sentenze della Corte nelle cause C-320/21 P e C-321/21 P| Ryanair / Commissione

Nell'aprile 2020 la Danimarca e la Svezia hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto distinte a favore della compagnia aerea SAS, ciascuna delle quali consisteva in una garanzia su una linea di credito rinnovabile per un importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK). Tali misure erano volte a compensare parzialmente la SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito delle restrizioni di viaggio introdotte nel contesto della pandemia di Covid?19. Con decisioni del 15 aprile 2020 1 e del 24 aprile 2020 2 , la Commissione ha approvato tali aiuti di Stato. La Ryanair ha proposto ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenze del 14 aprile 2021 3 , il Tribunale ha respinto tali ricorsi dichiarando che le misure di aiuto controverse erano conformi al diritto dell'Unione. In particolare, poiché la SAS detiene una quota di mercato significativamente più elevata di quella del suo concorrente più prossimo in Danimarca e in Svezia ed è stata maggiormente colpita dalle restrizioni relative alla pandemia di Covid-19, gli aiuti non costituivano una discriminazione illegittima. La Ryanair ha quindi impugnato le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle sue sentenze pronunciate in data odierna, la Corte respinge tutti gli argomenti dedotti dalla Ryanair confermando così le sentenze del Tribunale. La Corte sottolinea, in particolare, che la misura di aiuto in questione poteva essere limitata alla SAS. Non era necessario che essa andasse a beneficio di tutte le imprese che avevano subito danni a causa della pandemia di Covid-19.


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