Giornalismo: no ai dati del testimone sul testamento on line
Pubblicato il 04/10/23 00:00 [Doc.12451]
di Redazione IL CASO.it


Il Garante sanziona il quotidiano per 10mila euro

Ritrova i propri dati personali pubblicati su un quotidiano online in una foto che riprende il testamento olografo di una celebre attrice, da poco scomparsa, alla quale aveva fatto da testimone. Non riuscendo ad ottenerne la cancellazione, si rivolge al Garante che sanziona la testata.

La foto si trovava a corredo di un articolo che riportava le ultime volontà dell’attrice e le dispute per l’eredità. A seguito della pubblicazione online, l’operatore sanitario era stato riconosciuto e, nei giorni a seguire, contattato da conoscenti e giornalisti che volevano informazioni sulla vicenda.

Nel testamento pubblicato online risultavano, in effetti, ben visibili i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, qualifica di testimone) dell’interessato ed erano riconoscibili anche i dati personali di un secondo testimone presente alla stesura dell’atto.

A seguito del reclamo dell’operatore sanitario la testata aveva risposto che le generalità dei testimoni costituivano parte integrante del testamento e che, comunque, l’interesse pubblico della notizia privava il documento di qualsiasi profilo di riservatezza. 

Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato che la pubblicazione dei dati delle persone collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico deve sempre avvenire nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, al cui rispetto sono tenuti i giornalisti. L’Autorità ha sottolineato che il testamento, pur essendo un atto pubblico, non può essere condiviso con chiunque, posto che l’accesso al registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla normativa di settore. Inoltre, la sua pubblicazione sul quotidiano online ha comportato la diffusione dei dati personali di singoli individui - come nel caso dell’operatore sanitario - ad una molteplicità indeterminata di persone, in contrasto oltre ai principi di essenzialità, anche a quelli di correttezza, pertinenza e di non eccedenza dell’informazione rispetto alla vicenda.

Alla luce di queste motivazioni e considerato che la testata ha oscurato i dati dei due testimoni, solo dopo l’avvio del procedimento, l’Autorità ha irrogato all’editore una sanzione di 10 mila euro.

 


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