Mancata emissione di scontrini, regolarizzazione a sanzioni ridotte
Pubblicato il 07/10/23 00:00 [Doc.12457]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La disposizione agevolativa può essere applicata alle violazioni già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre

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Con la pubblicazione del decreto “Energia” nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre e in vigore dal 30 settembre, diventa operativa la norma che consente ai soggetti Iva di regolarizzare l’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale (articolo 4, Dl n. 131/2023). Potrà beneficiare dell’opportunità, ad esempio, il commerciante che ha ricevuto il pagamento senza emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta.

La regolarizzazione riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997.

Più nello specifico, la disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre. Restano fuori, invece, quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
C’è da aggiungere, infine, che le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

 


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