Il termine di trenta giorni per la comunicazione dell'intervenuta risoluzione del contratto all'ANAC non e' perentorio e la sua violazione non inficia l'annotazione disposta
Pubblicato il 12/10/23 00:00 [Doc.12474]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Lazio, sez. I-quater, 10.10.2023 n. 14946

L’art. 11 del regolamento per la gestione del casellario informatico ANAC prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di comunicare le informazioni che possano essere oggetto di annotazione nel casellario informatico entro 30 giorni dal momento del loro accertamento o della loro acquisita conoscenza.

Tale termine non ha carattere perentorio e l’unica conseguenza della sua violazione è la possibilità per l’ANAC di sanzionare la Stazione Appaltante per il ritardo senza che ciò possa avere riflesso alcuno sulla legittimità dell’eventuale annotazione adottata.

 


© Riproduzione Riservata