Divieto di cessione dei crediti d'imposta e circolazione dell'azienda
Pubblicato il 12/10/23 08:14 [Doc.12476]
di Redazione IL CASO.it
Cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica al debitore o sua accettazione - Cessione o conferimento dell’azienda
In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (Cass. 17 giugno 2016, n.12552).
Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che «la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese». La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 cod. civ. (Cass. 19 ottobre 2021, n. 28787).
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