Nullità solo parziale della fideiussione modello ABI e previsione derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Pubblicato il 14/10/23 00:00 [Doc.12477]
di Redazione IL CASO.it


di Filippo Grattagliano, Avvocato | Founder presso Studio Legale Grattagliano & Partners

Segnalo l’importante pronuncia ottenuta dal Tribunale di Bari in materia di opposizione a cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate e sollecitate dal Mediocredito Centrale per l’escussione della garanzia da parte della banca erogatrice del #finanziamento.

Al di là della questione se la banca potesse o meno effettuare l’escussione della garanzia, sullo sfondo era importante comprendere se alla parte surrogante, vale a dire l’MCC, si applicassero i principi della eccepita nullità parziale delle clausole della #fideiussione riproduttive dello schema ABI, siccome sanzionate da BdI con l’ormai famoso provvedimento n. 55/2005.

Ebbene, il #Tribunale di Bari ha pertanto dichiarato che la nullità solo parziale della fideiussione de qua produce l’effetto di far cadere la previsione derogatoria dell’art. 1957 c.c. nel rapporto sostanziale tra la Banca garantita (nei cui diritti si è surrogata la MCC) e gli odierni intimati.

 


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