Studi associati e Irap: un rapporto da scindere solo con prove certe
Pubblicato il 13/10/23 00:00 [Doc.12491]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


L’eventuale esclusione dall’imposta è subordinata unicamente alla dimostrazione che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito e non viene esercitata nessuna attività produttiva in comune

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L'attività di società, enti, studi associati e associazioni professionali, costituisce sempre presupposto per l’applicazione dell’Irap, prescindendo dal requisito dell'autonoma organizzazione. Pertanto, è legittimo il silenzio-diniego al rimborso dell'imposta, visto che lo studio associato non ha provato che il reddito è derivato dal solo lavoro dei singoli associati

Uno studio professionale associato ricorreva per la cassazione di una sentenza della Ctr Lombardia – relativa al silenzio-diniego di rimborso dell'Irap per gli anni dal 2011 al 2015 – sostenendo che i compensi derivanti dall'attività di amministratore e/o liquidatore e/o sindaco di società e/o revisore di enti, svolta dai tre professionisti dello studio medesimo, derivavano esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati e che, a tal fine, non si sono avvalsi della struttura dello studio associato ma, al contrario, operavano in autonomia quali organi della compagine societaria terza cui afferiva il relativo incarico.

Nei gradi di merito, la Ctp aveva accolto il ricorso presentato dallo studio, ritenendo che la struttura associativa non era diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ma piuttosto alla condivisione dei servizi e alla ripartizione delle relative spese.
Sull'appello dell'Agenzia, la Ctr accoglieva il ricorso, ritenendo che l'associazione presentasse "i requisiti dell'autonoma organizzazione previsti dall'art. 2 L. 446/97, in quanto risulta creata dagli associati, non solo per ridurre le spese della struttura associativa, ma altresì per ottenere un'organizzazione in grado di migliorare la produzione e lo scambio di beni e servizi condivisi dagli associati".

Il ricorso per cassazione dello studio associato è stato articolato sulla base di due motivi e di una memoria illustrativa, con la quale si rappresentava la formazione di un giudicato favorevole su altre annualità.
Con le suindicate doglianze, la parte ricorrente lamentava che la Ctr avesse fondato la propria decisione sull'errato presupposto, che per l'attività professionale di membri di collegi sindacali, di amministratori, di liquidatori di società e di revisore di enti, svolta individualmente e personalmente dai professionisti dello studio, questi ultimi si fossero avvalsi della struttura associativa la quale racchiudeva un potenziale organizzativo autonomo in grado di costituire un quid pluris rispetto all'attività dei singoli associati.
Inoltre, sosteneva lo studio, che la Ctr non avesse accertato se sia sottoponibile a Irap la parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente attività professionale intellettuale di dottore commercialista quale componente di un'associazione professionale, ha prodotto nell'espletamento delle funzioni di amministratore e/o sindaco e/o revisione di società, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 26349 dello scorso 12 settembre, in esame, hanno rigettato il ricorso di parte. I due motivi di impugnazione, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati.

In linea generale, la Cassazione ha ricordato che costituisce insegnamento della Corte quello secondo cui “l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 7371/2016 e nn. 12763/2017, 30873/2019 e 3622/2019, pronunciata tra le stesse parti).
Nel motivare la menzionata decisione le sezioni unite hanno chiarito che l'affermato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa” (cfr anche Cassazione nn. 18920/2016 e 30873/2019).

In definitiva, legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato a Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (cfr Cassazione n. 30873/2019, con riferimento alle associazioni professionali senza personalità giuridica; e n. 1575/2014, in relazione all'esercizio in forma associata dell'attività di amministratore di condominio). Dimostrazione nella specie non fornita.

È stato altresì ribadito che “l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito” (cfr Cassazione n. 27843/2018).
Nel caso in argomento, il giudice della Ctr si è adeguato ai ridetti principi avendo riformato la decisione di primo grado laddove ha affermato che “i giudici di prime cure hanno errato nel valutare l'associazione de qua come una struttura associativa diretta unicamente alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle spese; poiché oltre a questi elementi essa racchiude anche un potenziale organizzativo autonomo in grado di dare un quid pluris all'attività dei singoli associati che si avvalgono di tale struttura per migliorare e potenziare la propria immagine e il proprio profitto professionale”.

In conclusione, la Cassazione afferma che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, ivi inclusi gli studi associati e le associazioni professionali, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta, prescindendo dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Pertanto, il reddito dello studio associato deve essere assoggettato a Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
In tale ottica, l'eventuale esclusione da Irap delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.
Ciò senza che, peraltro, possa riconoscersi autorità di cosa giudicata a decisioni emesse tra le stesse parti ma con riferimento ad annualità d'imposta diverse, ben potendo la parte aver fornito in un giudizio la prova della insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività nel periodo d'imposta in considerazione; prova non fornita invece nel presente giudizio.

 


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