Sovraindebitamento incolpevole: non credibile se l'evasore è seriale
Pubblicato il 14/10/23 00:00 [Doc.12492]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Il requisito della meritevolezza, necessario per applicare l’eccezionale procedura di “esdebitazione”, deve escludersi se il contribuente è inadempiente solo verso l’erario

immagine generica illustrativa

Ai fini dell’esdebitazione, non può ritenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento quando emerga una sua reiterata attitudine ad omettere gli adempimenti fiscali ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato. Lo ha chiarito il tribunale di Ivrea con la sentenza del 1 agosto 2023
L’articolo 283 del codice della crisi d’impresa, “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, stabilisce che il debitore persona fisica “meritevole”, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ (Organismo di composizione della crisi), che comprenda, tra le altre, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, oltre che l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione.
In definitiva, il requisito soggettivo della meritevolezza è il fulcro della disciplina, laddove, diversamente dal concordato minore, dalla liquidazione controllata e dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'effetto esdebitativo opera non come conseguenza di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale.
In favore di un’applicazione rigida del presupposto della meritevolezza depongono peraltro vari argomenti, anche sotto il profilo letterale della norma.
Il concetto in fondo è semplice: a fronte di una liberazione dai debiti che non offre alcuna utilità al creditore, il sacrificio può giustificarsi, ancor più per i crediti pubblici (anche sotto il profilo costituzionale), solo a condizione che il debitore sia (almeno) meritevole.
Proprio sul requisito della meritevolezza, il tribunale di Ivrea, con recente pronuncia del 1° agosto 2023, ha affermato considerazioni che meritano evidenza.

Nel caso di specie,  il giudice delegato, letta la istanza ex articolo 283 del citato codice, rispetto alla quale erano state richieste integrazioni in relazione ai documenti depositati ed alla attestazione dell’Occ, con specifico riferimento alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni di cui si richiedeva la esdebitazione, rilevava che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza, intesa come prudenziale contegno del debitore nell’assumere il carico debitorio tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal medesimo debitore nell’assumere le obbligazioni che la relazione Occ deve appunto approfonditamente vagliare (articolo 283, comma 3, lettera a).
Il giudice evidenziava quindi come l’esdebitazione dell’incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma mira piuttosto alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore, è un istituto che comporta un radicale vulnus al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall’ordinamento.

Trattandosi pertanto di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l’esistenza dei requisiti espressamente previsti dalla legge, tra cui, in particolare, quello della meritevolezza del debitore alla concessione dello stesso beneficio.
Tanto premesso, nel caso di specie, il professionista Occ rilevava sul punto che lo stato di grave sovraindebitamento era derivato dalla crisi economica in cui si era ritrovato il debitore, che, tra il 2004 ed il 2010, aveva accumulato un ingente debito di natura erariale.
Il giudice affermava però che non potesse in realtà ritenersi che il debitore si fosse ritrovato in una condizione di “incolpevole sovraindebitamento”, atteso che risultava “una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista OCC nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (Irpef, IVA, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni”.

Pur considerando dunque che è in astratto ragionevole ritenere che la condizione di crisi dell’attività di impresa possa generare debiti nei confronti di vari creditori, ciò che, nella specie, deponeva per l’assoluta insussistenza del requisito della meritevolezza era proprio la precisa scelta “indirizzare” l’inadempimento esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, il cui adempimento, del resto, rileva il giudice, costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (articolo 53 della Costituzione).
In tal modo, inoltre, favorendo gli altri creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, si violava anche un principio cardine per la gestione delle crisi.

Tali circostanze, in definitiva, determinavano l’inammissibilità della istanza di esdebitazione, non essendo possibile escludere che il debitore si fosse sovraindebitato senza colpa e questo anche considerando che, pur se richiesto specificatamente da parte del giudice, il professionista Occ nulla aveva articolato, in maniera analitica e precisa, circa il requisito della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (articolo 283, 4 comma, lettera a), limitandosi alla generica indicazione secondo cui non erano stati rilevati atti in frode ai creditori, senza dunque scrutinare adeguatamente le cause dell’indebitamento ed il requisito della diligenza, come la legge invece puntualmente impone.

 


© Riproduzione Riservata