Procedure familiari ex art. 66 CCII: inammissibile la richiesta di accesso a procedure differenti
Pubblicato il 16/10/23 08:00 [Doc.12500]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Bari 8 ottobre 2023 – est. De Palma

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Procedura familiare ex art. 66 CCII - Istanza congiunta – Accesso a procedure di sovraindebitamento diverse – Inammissibilità – Separazione dei fascicoli – Necessità 

La procedura familiare ex art. 66 CCII è invocabile solo quando i familiari propongono una medesima procedura di sovraindebitamento, non potendo tale disciplina trovare applicazione quando alcuni membri del nucleo familiare propongono una delle procedure di sovraindebitamento (nella specie, progetto di ristrutturazione ex artt. 67 ss). ed altri membri richiedono la richiesta di accesso all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII.

In tal casi, la richiesta di accesso all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII presentata dal alcuni membri della famiglia deve essere trattata separatamente con formazione di separato fascicolo telematico da parte della Cancelleria ed inserimento nel relativo fascicolo da parte dei professionisti che li assistono della documentazione relativa solo a tali soggetti interessati. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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