Il conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato": prospettive di riforma
Pubblicato il 19/10/23 07:20 [Doc.12513]
di Fondazione Nazionale dei Commercialisti


Nell'ordinamento tributario domestico il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è recato dall'articolo 9, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al "valore normale" di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.

Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente - cd. "valore di realizzo" -; si tratta di fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti di partecipazioni (cd. regime del "realizzo controllato").

Particolarmente problematica risulta l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni "qualificate", in considerazione di un dato normativo alquanto "rigido" e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Nel presente documento, soprattutto con riferimento a tale fattispecie, oltre all'analisi della disciplina, vengono formulate alcune proposte di intervento finalizzate al superamento delle maggiori criticità che si riscontrano nella concreta applicazione della norma.

I decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) potrebbero costituire lo "strumento" più adeguato per il recepimento di tali proposte.


 


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