Eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU (art. 628-bis c.p.p.)
Pubblicato il 27/10/23 00:00 [Doc.12517]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU (art. 628-bis c.p.p.) può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna, sicché il rimedio è inapplicabile con riferimento ad un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza, cui l'interessato può sottoporre la questione, con una nuova domanda [caso Viola c. Italia].

Con sentenza del 13 giugno 2019 (Viola c. Italia), la Corte EDU ha accertato una violazione dell'art. 3 della CEDU giacché la pena dell'ergastolo, nelle modalità concretamente patite dal Viola - che era sostanzialmente impossibilitato ad ottenere la liberazione condizionale ed a fruire di lunghi periodi (circa cinque anni) di liberazione anticipata maturati al momento del ricorso in ragione della positiva condotta infra-muraria - risultava inumana.

Il decreto-legge n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, ha apportato modifiche all'art. 4-bis o.p., sicché, alle condizioni previste dall'attuale testo del comma 1-bis del citato articolo, non è più richiesto il requisito della collaborazione effettiva o dell'accertamento della sua impossibilità, per i condannati per il delitto di associazione mafiosa o per gli altri delitti ostativi.

Il Comitato dei Ministri, cui è devoluta la sorveglianza sull'esecuzione della decisione emessa dalla Corte EDU, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della Convenzione, ha esaminato le predette modifiche normative ed ha dichiarato che il Viola è ora in grado di presentare l'istanza di liberazione condizionale.

Viola ha presentato richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU, ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p., chiedendo di riesaminare la procedura volta ad ottenere la liberazione condizionale conclusasi con la sentenza n. 1153/2016 e/o comunque adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019; disporre contestualmente la sospensione dell'esecuzione della pena; accertare che il ricorrente ha tutti i requisiti per poter ottenere la richiesta liberazione condizionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019 e di conseguenza accogliere tale richiesta.

Secondo la Corte, il rimedio richiesto non si attaglia al caso di specie, essendo i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza caratterizzati dall'essere adottati "rebus sic stantibus", così da dare luogo al c.d. "giudicato aperto": il c.d. giudicato esecutivo, infatti, non si configura come giudicato in senso stretto, quanto piuttosto come una preclusione processuale destinata a non operare nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi non valutati nella precedente decisione della magistratura di sorveglianza.


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