Tempo di lavoro: la previsione di una remunerazione maggiorata per il superamento di un certo numero di ore di lavoro non può andare a svantaggio del lavoratore a tempo parziale
Pubblicato il 21/10/23 00:00 [Doc.12521]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-660/20 | Lufthansa CityLine

Un pilota tedesco lavora, a tempo parziale, per una compagnia aerea. Il suo contratto di lavoro prevede che percepisca una remunerazione di base che dipende dal tempo di servizio di volo. Inoltre, egli può beneficiare di una remunerazione supplementare se effettua, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo e supera le soglie fissate al riguardo nel suo contratto di lavoro. Queste soglie sono identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale. Il pilota ritiene che, poiché lavora a tempo parziale, le soglie dovrebbero essere ridotte tenendo conto del numero di ore che egli effettua. Egli ritiene che, se le soglie di attivazione fossero ridotte in proporzione al tempo di lavoro svolto, egli le supererebbe e avrebbe quindi diritto alla remunerazione supplementare. La Corte federale del lavoro tedesca, investita di tale controversia tra il pilota e la Lufthansa CityLine, pone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa chiede se norme nazionali che richiedono che un lavoratore a tempo parziale svolga lo stesso numero di ore di lavoro che svolge un lavoratore a tempo pieno per poter ottenere una remunerazione supplementare costituiscano una discriminazione vietata ai sensi del diritto dell'Unione 1 . La Corte risponde affermativamente. Anzitutto, essa rileva che, nell’ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale esercitano le stesse mansioni dei lavoratori a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto. Essa ritiene quindi che le situazioni di queste due categorie di lavoratori siano comparabili. Il giudice nazionale dovrà tuttavia verificare questo aspetto. La Corte constata, poi, che l'esistenza di soglie identiche per l’attivazione di una remunerazione supplementare rappresenta per i piloti a tempo parziale, rispetto al loro tempo di lavoro totale, un servizio di ore di volo più lungo che per i piloti a tempo pieno. I piloti a tempo parziale hanno quindi un carico maggiore e soddisferanno ben più raramente le condizioni del diritto alla remunerazione supplementare rispetto ai loro colleghi che lavorano a tempo pieno. Di conseguenza, la Corte dichiara che norme nazionali di questo tipo danno luogo a un trattamento meno favorevole dei piloti a tempo parziale, il che è contrario al diritto dell'Unione, a meno che tale trattamento sia giustificato da una ragione obiettiva. Il giudice nazionale è chiamato a verificare anche questo aspetto, tenendo conto al contempo delle considerazioni svolte al riguardo dalla Corte, la quale esprime riserve quanto alle giustificazioni addotte, in particolare, dalla compagnia aerea.


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