Quando viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore
Pubblicato il 21/10/23 00:00 [Doc.12525]
di Redazione IL CASO.it


di Gennaro Esposito, Avvocato Partner Studio L&T Esposito

Nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto all’art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del #consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c..

Cassazione 27558 deposito 28 settembre

 


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